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LEGGE SULLA DIFESA PERSONALE

“Leggi Italiane in Materia di Difesa Personale”

LEGITTIMA DIFESA

Art. 52 C. P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

E IL 24 GENNAIO 2006 QUESTO ARTICOLO FONDAMENTALE
E' STATO MODIFICATO COME SEGUE:


"Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio 2006. Il provvedimento modifica l'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari in casa, nel suo studio professionale o nel negozio quando l’aggressore non mostra di voler desistere. In questo caso anche sparare non è più un eccesso ma legittima difesa."

DDL Camera 24 gennaio 2006
 Fonte: http://www.cittadinolex.kataweb.it
DDL Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

Art. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (articolo sulla violazione di domicilio riportato di seguito in questa stessa pagina) sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54 C. P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita' (Numero cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

VIOLENZA

Art. 575 C. P. - Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 581 C. P. - Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 C. P. - Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 583 C. P. - Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa (Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124).

Art. 588 C. P. - Rissa
Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 octies C. P. - Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 610 C. P. - Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 612 C. P. - Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 614 C. P. - Violazione di domicilio
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.


ARMI


Art. 585 C. P. - Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge (vedere sotto) vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Legge 110/1975 - Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. é vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, nè gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

I VARI TIPI DI ARMI

Estratto da:
Sintesi del diritto delle armi (aggiornato al 2 ottobre 2006) - autore Edoardo Mori
Originale in http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm

Con il termine armi la legge si riferisce a:


Armi bianche
: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Armi da sparo
: fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere da sparo che ad aria o a gas compressi. Si distinguono giuridicamente in:

A. da guerra o comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum; non esistono revolver da guerra.

A. comuni sportive: quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.

A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi, ma si consiglia di ridurli anch'essi a due. Alcuni ritengono che le armi semiautomatiche a canna rigata possano avere un caricatore contenente più di due colpi; è tesi che sconsiglio di seguire. Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.

Armi lunghe: sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea e trattato di Schengen).

A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

A. antiche: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che: (*) Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione); (**) Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche, ma è tesi irrazionale. Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia. Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!

A. liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa od a gas, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova. Non sono armi proprie ai fini della legge penale, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico; si può sparare in un giardino ben recintato. È vietato ovviamente cacciare con esse.

Strumenti atti ad offendere
: non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle Arti Marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.
Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate.
Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi l'oggetto per commettere reati (minacce, rapina).

Parti di armi: sono parti essenziali di armi le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (art. 19 L. 110/1975); le norme europee vi aggiungono l'otturatore e, per assimilazione, i silenziatori. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denunziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunziati i caricatori e le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro.

Armi disattivate o inefficienti
: un’arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste da circolari ministeriali.

Legittima difesa - La nuova legge 26 aprile 2019 n. 36 (G U. 3 m,aggio 2019 n. 102)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 del codice penale) L'art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima 
1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:a) la propria o la altrui incolumità:b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3 - Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 
4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone

Art. 2. (Modifica all'articolo 55 del codice penale)
L'art. 55 diventa ora:Art. 55 - Eccesso colposo. 
1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 
2 - Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto
Nota: l'articolo 61, primo comma, numero  recita: 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 

Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 165 del codice penale) 
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 614 del codice penale) 
L'art. 614 diventa ora:Art. 614 - Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da  uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.Il delitto è punibile a querela della persona offesa.La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 5. (Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)L'art 624 bis c.p. diventa ora:Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. 
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da  quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. 
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da  cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 628 del codice penale)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque "è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".

Articolo 7 - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile)
L'art. 2044 CC diventa ora: Art. 2044 - Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-

Articolo 8 - (Disposizioni in materia di spese di giustizia) 1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:«Art. 115-bis (L)(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa) 
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».


Articolo 9 - (Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale) 1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;".
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Atto Senato n. 253
XVIII Legislatura 
link: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49360_testi.htm

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